LEGGE REGIONALE N

 

 

LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 5-04-2000
REGIONE BASILICATA

NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA
N. 25
del 10 aprile 2000

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18  

Allegato 1:
Allegato  

Allegato 2:
Allegato  

 

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 18 del 2001

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale BASILICATA Numero 18 del 2001 Articolo 1

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga

La seguente legge:

 

ALLEGATO 1:

Allegato A

 

AMBULATORI E POLIAMBULATORI
Si intende per ambulatorio ogni struttura in cui è svolta attività di 
prevenzione, di diagnosi e terapia medica, di chirurgia in anestesia 
locale e/o analgesia (chirurgia ambulatoriale), per situazioni che non 
richiedono ricovero neanche a ciclo diurno.
Si intende per poliambulatorio l’insieme di locali adibiti ad 
ambulatori specialistici che erogano prestazioni sanitarie rientranti 
nell’ambito di competenza delle diverse branche specialistiche.
Ambulatori
Requisiti minimi strutturali e tecnologici
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al 
volume delle prestazioni erogate ed essere privi di barriere 
architettoniche.
La dotazione minima degli ambienti deve essere la seguente:
—                Spazi per attesa, accettazione e attività amministrativa non 
inferiore a mq.16;
—                Locale per l’esecuzione delle prestazioni, con superficie non 
inferiore a mq.12, dotato di separata area per spogliarsi per 
garantire la privacy dell’utente;
—                Spazio o armadi per:
o                  deposito di materiale pulito;
o                  deposito di materiale sporco;
o                  deposito di materiale d’uso, attrezzature e presidi 
medico-chirurgici in relazione alla specificità dell’attività svolta;
—                Servizio igienico per gli utenti, accessibile anche a portatori 
di handicap;
—                Servizio igienico per il personale;
—                Carrello per l’emergenza, con pallone Ambu e presidi 
farmacologici adeguati alle tipologie d’intervento.
Requisiti minimi organizzativi
È obbligatoria la presenza di un medico durante lo svolgimento delle 
attività sanitarie; deve essere indicato il responsabile sanitario.
Tutti i materiali, farmaci e presidi soggetti a scadenza devono recare 
in evidenza il limite temporale di utilizzo.
Deve essere tenuto un sistema di archiviazione delle prestazioni 
effettuate, avendo cura di indicare le generalità dell’utente ai quali 
sono praticate.
La conservazione delle registrazioni e delle copie dei referti deve 
essere effettuata secondo modalità e tempi sanciti dalla normativa 
vigente.
Poliambulatori
Per i poliambulatori, oltre ai requisiti minimi previsti per gli 
ambulatori, devono essere previsti i seguenti:
—                Spazi per accettazione ed attesa aumentati di mq.4per ogni 
ulteriore attività specialistica, se svolta contemporaneamente.
—                Presenza obbligatoria di un medico specialista per ciascuna delle 
attività specialistiche esercitate.
Designazione, tra i medici specialisti operanti nel poliambulatorio, 
di un responsabile sanitario del poliambulatorio, fermo restando la 
responsabilità degli operatori dei singoli ambulatori.
—                Gli ambulatori o poliambulatori, in cui si svolgono attività di 
chirurgia ambulatoriale e/o tecniche di tipo invasivo, devono inoltre 
possedere:
o                  Spazio per piccoli interventi e medicazioni e locale separato per 
osservazione breve post-chirurgica;
o                  Spazio/locale per deposito materiale e attrezzature per pulizia, 
lavaggio e disinfezione;
o                  Spazio/locale per sterilizzazione strumenti ed attrezzature, se 
praticate in loco;
o                  Spazio/locale per deposito materiale disinfettato/sterilizzato;
—                Carrello per l’emergenza adeguato alle tipologie d’interventi;
—                Predisposizione di un registro ambulatoriale operatorio.
Attività ambulatoriale di odontostomatologia
Oltre ai requisiti minimi previsti per gli ambulatori, deve essere 
prevista la seguente dotazione di attrezzature, strumenti e arredi:
—                Apparecchio radiologico secondo la normativa vigente e grembiule 
di gomma piombifera (qualora non siano presenti nella struttura dove è 
ubicato l’ambulatorio);
—                Strumenti per le visite in quantità adeguata ai carichi di lavoro 
giornalieri (specchietti, spatoline, sonde parodontali, specilli, 
pinzette) in buste sterili;
—                Materiale generico monouso (bicchieri, tovaglioli, cannule, 
guanti e mascherine, telini e fogli di polietilene per rivestimento 
superfici);
—                Poltrona riunito provvisto di turbina, micromotore, siringa 
aria-acqua, cannule di aspirazione chirurgica, lampada alogena;
—                Manipoli per turbina e micromotore in quantità adeguata ai 
carichi di lavoro giornaliero;
—                Strumentario chirurgico adeguato (porta aghi, forbici, pinze 
emostatiche, divaricatori, scollatori, ecc.);
—                Materiali chirurgici monouso (fili di sutura, riassorbibili o 
meno, con ago montato, fili metallici, ecc.);
Contenitore per rifiuti speciali;
—                Contenitore per strumenti taglienti;
—                Contenitore per rifiuti biologici;
—                Vasche per la conservazione in bagno dei taglienti;
—                Protezioni di barriera (guanti chirurgici monouso sterili, 
visiera per la protezione degli occhi, naso e bocca, oppure occhiali a 
lenti larghe e mascherina);
—                Carrello mobile per l’emergenza.
Ambulatorio di dialisi
Oltre ai requisiti minimi previsti per gli ambulatori devono essere 
previsti:
—                sala per la preparazione dell’acqua;
—                sala dialisi con relativo bagno;
—                aria condizionata in tutti i locali;
—                tubature dell’acqua in plastica;
—                scarico dell’acqua per ogni letto;
—                impianto idrico dotato, in particolare, di:
o                  presa d’acqua con minimo di 4/5atm;
o                  clorazione dell’acqua (contenitore da 80-100l.in plastica con 
pompa per l'iniezione del cloro);
o                  addolcimento dell’acqua (un addolcitore della portata minima di 
8m.cubi per ogni rigenerazione);
o                  declorazione dell’acqua (un decloratore automatico);
o                  un apparecchio di osmosi inversa;
o                  una cella di controllo di conducibilità dell’acqua osmotizzata;
—                ogni letto deve essere dotato di quadro elettrico, per il 
collegamento della unità dialitica, con proprio interruttore 
differenziale;
—                possibilità di dializzare i pazienti infettivi in condizione di 
sicurezza.
MEDICINA DI LABORATORIO
L’attività di medicina di laboratorio fornisce informazioni, ottenute 
con metodi chimici, fisici o biologici su tessuti o liquidi di origine 
umana o su materiali connessi alla patologia umana, ai fini della 
prevenzione, della diagnosi, del monitoraggio della terapia e del 
decorso della malattia e ai fini della ricerca.
Le tipologie di prestazioni eseguite nei diversi laboratori e la 
dotazione strumentale hanno un diverso grado di complessità 
commisurato alla realtà sanitaria ed alla tipologia dei quesiti 
diagnostici posti al laboratorio, pertanto, si distinguono:
1.                 Laboratori generali di base: sono laboratori ad organizzazione 
semplice e unitaria che possono svolgere indagini nell’ambito della 
biochimica clinica e tossicologica, dell’ematologia ed 
emocoagulazione, dell’immunoematologia, della microbiologia; in tali 
laboratori non possono essere impiegate metodiche che utilizzano 
radioisotopi.
2.                 Laboratori specializzati: effettuano indagini diagnostiche 
monospecialistiche ad elevato livello tecnologico e professionale 
nell’ambito della:
a)                 biochimica clinica e tossicologica;
b)                 ematologia, emocoagulazione ed immunoematologia;
c)                 microbiologia;
d)                 virologia;
e)                 citoistopatologia;
f)                  genetica.
                    I laboratori specializzati di biochimica clinica devono essere in 
possesso di autorizzazione per l’utilizzo di radioisotopi, con 
relativa attrezzatura (gamma-counter e centrifuga refrigerata e idonei 
locali specificamente autorizzati).
                    Analoghi requisiti sono richiesti a qualsiasi laboratorio 
specializzato che utilizzi radioisotopi.
                    Il laboratorio di virologia è individuato presso l’Azienda 
Ospedaliera Ospedale “S. Carlo” di Potenza.
                    I Laboratori di genetica (tra i quali sono riconosciuti, oltre al 
laboratorio di genetica umana o di genetica medica, il laboratorio di 
citogenetica, il laboratorio di genetica molecolare, il laboratorio 
per le malattie congenite del metabolismo, il laboratorio per lo 
studio delle talassemie o delle emoglobinopatie, il laboratorio di 
immunogenetica o tipizzazione tissutale, il laboratorio per gli 
screening neonatali) saranno individuati dalla Giunta Regionale che 
definirà, con propria deliberazione, i requisiti e le localizzazioni.
                    Per queste tipologie di laboratorio deve essere previsto quanto 
segue:
—                un bacino di utenza regionale o sovraregionale;
—                il personale laureato deve essere specializzato in genetica 
medica e possedere competenze professionali nelle specifiche attività;
—                devono essere assoggettati ad un programma di accreditamento 
specifico;
—                il controllo interno di qualità, con l’istituzione di una serie 
di standard di controllo per tutti i reagenti e le metodologie 
impiegate;
—                il controllo esterno di qualità, con la partecipazione ad almeno 
un programma di controllo esterno di qualità per ogni categoria di 
analisi effettuata, riconosciuto a livello nazionale e coordinato 
dall’Istituto Superiore di Sanità.
3.                 Laboratori generali di base con settori specializzati: sono 
laboratori ad organizzazione complessa che, per carico di lavoro, per 
varietà di tipologia analitica e complessità dei quesiti diagnostici 
posti, necessitano di una articolazione in unità operative o moduli 
specializzati e della disponibilità di tecnologie di livello superiore 
e di competenze professionali particolari, adeguati cioè ai quesiti 
diagnostici specialistici posti.
                    
Tali laboratori possono svolgere indagini diagnostiche nell’ambito 
degli specifici settori di cui ai punti 1e 2.
Requisiti minimi strutturali e tecnologici
I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia e al volume 
delle attività erogate.
La dotazione minima di ambienti per l’attività di medicina di 
laboratorio è la seguente:
Area di attesa, con superficie non inferiore a mq.16, un adeguato 
numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi 
e con adiacenti servizi igienici dedicati all’utenza ambulatoriale, 
accessibili anche a portatori di handicap;
—                Servizi igienici per il personale;
—                Locale/spazio per le attività amministrative e di archivio;
—                Locale per il prelievo, che consenta il rispetto della privacy 
dell’utente, con:
—                Locale/spazio per il trattamento del materiale d’uso;
—                Almeno un locale per l’esecuzione delle analisi nonché almeno un 
locale per ogni settore specializzato; qualora vengono svolte indagini 
nell’ambito della microbiologia deve essere previsto un apposito 
locale; la superficie complessiva dei locali indicati non deve essere 
inferiore a mq.10 per ciascun operatore.
Requisiti minimi organizzativi
Il personale laureato, tecnico ed amministrativo deve essere adeguato 
alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. La dotazione 
minima di personale è rappresentato da un sanitario laureato e da un 
tecnico di laboratorio biomedico o in possesso di titolo equipollente.
Deve essere presente un documento che descriva tutti i 
servizi/prestazioni offerti dal laboratorio ed in cui sono esplicitati 
gli esami che vengono eseguiti direttamente (con quali procedure ed 
attrezzature) e quelli che vengono inviati ad altre strutture, fermo 
restando che almeno l’80% delle prestazioni, per ogni specifica 
branca, devono essere effettuate in loco (il ricorso al “service” solo 
per completare l’iter diagnostico).
Devono esistere documenti di servizio (regolamenti interni o linee 
guida) per lo svolgimento delle principali attività di gestione, in 
particolare quelli relativi a:
—                riconoscimento degli utenti;
—                identificazione dei campioni;
—                trasferimento del materiale biologico dalle zone di prelievo al 
laboratorio;
—                processi di sanificazione (pulizia ambiente, procedure di 
disinfezione e di sterilizzazione, decontaminazione, ecc.);
—                smaltimento dei rifiuti.
I reagenti, il materiale di controllo e quello di calibrazione devono 
presentare etichette che ne indichino: identità, titolo o 
concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di 
preparazione e di scadenza e ogni altra informazione necessaria per 
l’uso corretto.
Deve esistere un sistema di archiviazione che contiene almeno:
—                i risultati degli esami sugli utenti;
—                i risultati dei controlli di qualità interno ed esterni.
I risultati vanno conservati secondo le modalità ed i tempi stabiliti 
dalle norme vigenti.
Deve essere garantita la possibilità di ritiro dei referti in tutti i 
giorni feriali e in qualche pomeriggio della settimana.
Deve essere predisposto un documento
con l’elenco degli esami svolti, le metodiche utilizzate, le unità di 
misura e gli intervalli di riferimento.
Punti prelievo
I punti prelievo sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della 
presente legge; al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione devono 
essere previsti gli stessi requisiti strutturali minimi elencati al 
punto precedente, ad eccezione dei locali per l’esecuzione delle 
analisi.
È affidata al direttore del laboratorio di analisi la responsabilità 
diretta dell’organizzazione e della gestione del punto di prelievo 
oltre alla responsabilità relativa sia alle garanzie di protezione 
igienico-sanitarie che alla idonea conservazione dei materiali 
biologici durante le fasi di prelievo, raccolta e trasporto.
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Le strutture di diagnostica per immagini svolgono indagini strumentali 
ai fini diagnostici e/o di indirizzo terapeutico, utilizzando sorgenti 
esterne di radiazioni ionizzanti e altre tecniche di formazione 
dell’immagine.
Le attività di diagnostica per immagini sono assicurate sia dalle 
strutture di ricovero e cura a ciclo continuativo e/o diurno pubbliche 
e private, sia da strutture extraospedaliere pubbliche e private.
Le strutture che svolgono attività di diagnostica per immagini senza 
utilizzare sorgenti esterne di radiazioni ionizzanti, sono obbligate 
ai vincoli autorizzativi previsti per gli ambulatori specialistici.
Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia e al volume 
delle attività erogate.
La dotazione minima di ambienti per l’attività diagnostica per 
immagini è la seguente:
—                area di attesa dotata di un adeguato numero di posti a sedere 
rispetto ai picchi di frequenza degli accessi;
—                spazi adeguati per accettazione, attività amministrativa ed 
archivio;
—                servizio igienico per gli utenti, accessibile anche a portatori 
di handicap;
—                servizio igienico per gli operatori;
—                una sala di radiodiagnostica con annessi spazi/spogliatoi per gli 
utenti;
—                un locale per l’esecuzione degli esami ecografici, qualora 
previsti;
—                un locale per la conservazione ed il trattamento del materiale 
sensibile;
—                un locale per la refertazione;
—                un’area tecnica, di stretta pertinenza degli operatori medici e 
tecnici;
—                locale/spazio per deposito materiale pulito;
—                locale/spazio per deposito materiale sporco;
—                spazio armadi per deposito materiale d’uso, attrezzature, 
strumentazioni.
Requisiti minimi tecnologici
La dotazione strumentale minima delle strutture di diagnostica 
radiologica che utilizzano radiazioni ionizzanti è costituita da:
—                generatore A.T.trifase di potenza non inferiore a 30KW e tavolo 
di comando;
—                tavolo ribaltabile, preferibilmente telecomandato, con serigrafo, 
Potter Bucky, intensificatore di brillanza;
—                tubo radiogeno a doppio fuoco con anodo rotante;
—                dotazione minima di primo soccorso;
apparecchio radiologico portatile nelle strutture di ricovero.
Requisiti minimi organizzativi
Ogni struttura erogante prestazioni di diagnostica per immagini deve 
possedere i seguenti requisiti organizzativi:
—                il personale sanitario laureato, tecnico ed amministrativo deve 
essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate;
—                un medico indicato quale responsabile sanitario;
—                attivazione di un sistema di controllo di qualità;
—                presso ogni struttura di diagnostica per immagini è previsto 
l’obbligo di comunicare all’utente, al momento della prenotazione 
dell’indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti.
MEDICINA NUCLEARE
La Medicina Nucleare consiste in attività diagnostica e/o terapeutica 
che utilizza le proprietà fisiche del nucleo atomico ed in particolare 
di radionuclidi artificiali. Questi ultimi sono impiegati per scopo 
diagnostico sia in vivo che in vitro.
Requisiti minimi strutturali
I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al 
volume delle attività erogate.
La dotazione minima di ambienti per l’attività di medicina nucleare è 
la seguente:
—                area dedicata all’accettazione ed attività amministrativa;
—                locale destinato all’attesa degli utenti prima della 
somministrazione;
—                locale somministrazione all’utente di radio farmaci;
—                sala di attesa calda per gli utenti iniettati;
—                zona filtro con locali spogliatoio differenziati;
—                servizi igienici con scarichi controllati per utenti, accessibile 
anche ai portatori di handicap;
—                servizi igienici per gli operatori;
un locale destinato ad ospitare la gamma camera;
—                camera calda - locale a pressione negativa, per stoccaggio e 
manipolazione radio farmaci e altri prodotti radioattivi.
In caso di attività diagnostica in vitro, questa dovrà svolgersi in 
locali chiaramente separati dall’attività in vivo.
Requisiti minimi impiantistici
—                sistema di raccolta e monitoraggio degli effluenti per lo scarico 
dei rifiuti liquidi radioattivi collegato con il servizio igienico 
destinato agli utenti iniettati con radiofarmaci e alla doccia zona 
filtro;
—                impianto di condizionamento con adeguato ricambio aria e con 
gradienti di pressione progressivamente decrescenti verso la camera 
calda, dove si dovrà avere il valore più basso. Filtri assoluti in 
uscita, per le aree classificate come "zona controllata".
Requisiti minimi tecnologici
La dotazione minima tecnologica delle strutture di medicina nucleare 
deve prevedere:
—                adeguati sistemi di monitoraggio;
—                una gamma camera;
—                dotazione minima di Pronto Soccorso;
—                strumentazione base di un laboratorio di analisi 
chimico-cliniche, in caso di attività diagnostica in vitro.
Requisiti minimi organizzativi
—                il personale sanitario laureato, tecnico ed amministrativo deve 
essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate;
—                un medico indicato quale responsabile sanitario;
—                attivazione di un sistema di controllo di qualità;
—                l’obbligo di comunicare all’utente, al momento della prenotazione 
dell’indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti.
Qualora vi fosse disponibilità di una sola gamma camera, si dovrà 
provvedere alla formalizzazione di un protocollo di collaborazione con 
un’altra unità operativa di medicina nucleare, in modo da garantire la 
continuità terapeutica in caso di guasto alle apparecchiature.
RIABILITAZIONE
La riabilitazione è un processo di soluzione dei problemi e di 
educazione nel corso del quale si porta una persona a raggiungere il 
miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, 
sociale ed emozionale, con la minor restrizione possibile delle sue 
scelte operative.
Si definiscono attività di riabilitazione gli interventi valutativi, 
diagnostici, terapeutici e tutte le altre procedure finalizzate a 
portare il soggetto affetto da menomazioni a contenere o minimizzare 
la sua disabilità, ed il soggetto disabile a muoversi, camminare, 
parlare, vestirsi, mangiare, comunicare e relazionarsi efficacemente 
nel proprio ambiente familiare, lavorativo, scolastico e sociale.
Le attività sanitarie di riabilitazione richiedono obbligatoriamente 
la presa in carico clinica globale della persona mediante un apporto 
multidisciplinare medico, psicologico e pedagogico e la 
predisposizione di un progetto riabilitativo individuale.
La riabilitazione, particolarmente nel caso in cui si verifichi un 
episodio acuto, ha inizio dal momento dell’intervento terapeutico in 
fase acuta.
Progetto riabilitativo individuale
Si definisce Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) l’insieme di 
proposizioni, elaborate dall’équipe riabilitativa, coordinata dal 
medico specialista responsabile.
Il PRI:
—                indica il medico specialista responsabile del progetto stesso;
—                tiene conto in maniera globale dei bisogni, delle menomazioni, 
disabilità e soprattutto delle abilità residue e recuperabili, 
contestuali e personali;
—                definisce gli esiti desiderati;
—                deve dimostrare la consapevolezza e comprensione da parte 
dell’intera équipe riabilitativa dell’esame delle problematiche del 
paziente, compresi gli aspetti che non sono oggetto di interventi 
specifici;
definisce il ruolo dell’équipe riabilitativa;
—                definisce nelle linee generali gli obiettivi a breve, medio e 
lungo termine; i tempi previsti; le azioni e le condizioni necessarie 
al raggiungimento degli esiti desiderati ed è comunicato in modo 
comprensibile ed appropriato al paziente e ai suoi familiari e 
comunque a tutti gli operatori coinvolti nel progetto stesso;
—                costituisce il riferimento per ogni intervento svolto dall’équipe 
riabilitativa;
—                costituisce il riferimento di verifica di qualità da parte delle 
strutture sovraordinate (Regione, USL ecc.);
—                definisce in maniera appropriata il successivo percorso 
riabilitativo (soprattutto in caso di trasferimento ad altre unità);
—                è dotato di indicatori di risultato attraverso l’utilizzo 
sistematico di idonee scale di valutazione dell’autosufficienza e 
dimissione con punteggi nelle scale di valutazioni migliori di quelli 
registrati all’immissione.
Classificazione delle strutture
Le strutture e la tipologia degli interventi di riabilitazione, in 
relazione all’intensità e complessità delle attività sanitarie di 
riabilitazione e alla quantità e qualità delle risorse assorbite, sono 
distinte in:
a)                 attività di riabilitazione intensiva:
1)                 Presidi o U.O. di riabilitazione intensiva ospedaliera o extra 
ospedaliera;
b)                 attività di riabilitazione estensiva o intermedia:
1)                 Presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione 
extraospedaliera;
2)                 Centri ambulatoriali di fisioterapia e rieducazione funzionale;
3)                 Residenze sanitarie per portatori di disabilità.
Presidi di riabilitazione intensiva
Svolgono attività di riabilitazione intensiva, caratterizzata da 
interventi valutativi e terapeutici, abitualmente collocata nella fase 
dell’immediata post-acuzie della malattia, durante la quale 
l’intervento riabilitativo può positivamente influenzare i processi 
biologici che sottendono il recupero, contenendo e riducendo l’entità 
della menomazione e in cui la disabilità è maggiormente modificabile; 
tale attività può ricorrere anche in situazioni di riacutizzazione e 
recidive dell’evento patologico.
L’attività di riabilitazione intensiva è diretta al recupero di 
disabilità importanti, modificabili, che richiedono un elevato impegno 
diagnostico-medico-specialistico ad indirizzo riabilitativo e 
terapeutico; tale impegno va valutato in termini di complessità e/o di 
durata (riferibile ad almeno tre ore giornaliere di terapia specifica, 
intese quali erogate direttamente dal personale tecnico sanitario 
della riabilitazione: fisioterapista, logopedista, terapista 
occupazionale ecc.).
Il progetto riabilitativo ed i suoi programmi attuativi sono, di 
norma, contenuti entro 60giorni.
Gli interventi di riabilitazione intensiva sono rivolti al trattamento 
di:
—                patologie complesse che richiedono la permanenza in ambiente 
riabilitativo dedicato specialistico e l’interazione con altre 
discipline specialistiche;
—                menomazioni più gravi e disabilità più complesse, nonché quelle 
connesse con forme di patologia rara per il cui trattamento si 
richiede l’acquisizione di un’adeguata esperienza o l’utilizzo di 
attrezzature particolarmente complesse o di avanzata tecnologia.
Requisiti minimi strutturali
Area di degenza:
—                camere di 1, 2, 3, 4 letti, all’interno delle quali deve essere 
garantito l’accesso e movimento di barelle e carrozzine con una 
superficie comune, bagno escluso, non inferiore a
12mq.per una persona, 18mq.per due persone, 24 mq. per tre persone e 
28 mq. per quattro persone;
—                tutti i servizi igienici dell’area di degenza devono essere 
adeguati per soggetti portatori di disabilità e provvisti di almeno un 
bagno assistito ogni 20degenti;
—                per gli altri requisiti minimi strutturali valgono le norme a 
carattere generale per le aree di degenza.
Area destinata ad attività ambulatoriale specialistica:
adeguata alla tipologia delle prestazioni erogate e comunque secondo i 
requisiti minimi stabiliti per gli ambulatori.
Area di attività specifica di riabilitazione:
—                palestra multifunzionale per attività dinamica e di gruppo;
—                area per attività statica, attrezzata per logoterapia, 
trattamento delle principali turbe neuropsicologiche, terapia 
occupazionale, interazione comportamentale, terapia 
fisico-strumentale.
Sala mensa degenti:
Devono essere assicurate, inoltre, le prestazioni relative a:
—                Diagnostica per immagini;
—                Laboratorio analisi;
—                Medicina interna;
—                Dietetica;
—                Cardiologia;
—                Diagnostica vascolare;
—                Neurologia;
—                Ortopedia e Traumatologia;
—                Urologia con Urodinamica;
—                Ematologia;
—                Oculistica;
—                Otorinolaringoiatria;
—                Gastroenterologia;
—                Pneumatologia;
—                Psichiatria.
L’obbligo dell’erogazione delle prestazioni è comunque garantito 
all’interno del presidio, anche in forma di consulenza specialistica, 
ovvero in strutture esterne per indagini che richiedono l’uso di 
attrezzature complesse.
Per i pazienti in età evolutiva la dotazione minima strutturale dovrà 
prevedere i seguenti ulteriori requisiti:
—                Area di degenza: letto per genitore - accompagnatore;
—                Area di socializzazione differenziata rispetto a quella degli 
adulti e attrezzata per attività ludiche;
Spazio mensa anche per genitori/accompagnatori.
Requisiti minimi tecnologici
Diversificati in attrezzature per la degenza, attrezzature per la 
valutazione e attrezzature per il trattamento adeguate alle tipologie 
e quantità di prestazioni erogate.
Requisiti minimi organizzativi
I presidi di riabilitazione intensiva sono organizzati in moduli o 
U.O. appartenenti ad una o più indirizzi riabilitativi, diretti e 
coordinati da un responsabile sanitario in possesso dei requisiti di 
cui all’art.12della presente legge.
Devono avere i seguenti requisiti organizzativi minimi:
—                équipe composta da personale medico specialista in funzione dei 
moduli o U.O. attivati;
—                personale dell’area psicologica e pedagogica;
—                tecnici della riabilitazione, logopedisti, terapisti 
occupazionali, infermieri, educatori sanitari e personale di 
assistenza sociale in rapporto alle funzioni attivate.
I presidi di riabilitazione intensiva possono specializzarsi per uno o 
più indirizzi riabilitativi. Tali presidi possono svolgere anche 
attività di riabilitazione estensiva per il completamento del processo 
di recupero, possono, inoltre, costituire centri di riferimento 
secondo gli indirizzi della programmazione regionale, per:
—                l’assistenza tecnica alle diverse strutture sociali che 
partecipano al progetto riabilitativo;
—                la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento professionale 
degli operatori;
—                la consulenza tecnica per la costruzione e la sperimentazione di 
ausili, protesi ed ortesi;
—                la prescrizione, il collaudo e l’adattamento, nella fase del 
trattamento degli ausili, delle protesi e delle ortesi previsti dal 
nomenclatore tariffario delle protesi.
Per il trattamento dei pazienti in età evolutiva, i presidi di 
riabilitazione intensiva devono comunque prevedere:
—                consulenza pediatrica;
—                consulenza di neuropsichiatria infantile;
—                consulenza psicologica;
—                consulenza pedagogica;
operatore professionale di riabilitazione: fisioterapista, con 
specifica competenza per l’età evolutiva, e logopedista.
Presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione
Svolgono attività di riabilitazione estensiva o intermedia, intesa 
quale attività rivolta al completamento della fase di riabilitazione 
intensiva (secondo il PRI) e al mantenimento e/o prevenzione della 
progressione della disabilità.
Il progetto riabilitativo ed i suoi programmi attuativi prevedono 
un’attività terapeutica specifica valutabile tra una e tre ore 
giornaliere, con il completamento del ciclo riabilitativo compreso, di 
norma, entro 240giorni.
Fanno eccezione i pazienti affetti da gravi patologie a carattere 
involutivo (sclerosi multipla, distrofia muscolare, sclerosi laterale 
amiotrofica, malattia di Alzheimer, patologie congenite su base 
genetica, ecc.) con gravi danni cerebrali o disturbi psichici, i 
pluriminorati anche sensoriali, per i quali il PRI può estendersi 
senza limitazioni.
Per i pazienti “stabilizzati” nella loro condizione di non perfetto 
recupero funzionale, possono essere previsti cicli riabilitativi anche 
su base annua.
I centri ambulatoriali di riabilitazione devono costituire 
l’interfaccia privilegiata tra gli interventi sanitari e le attività 
di riabilitazione sociale, quale condizione indispensabile per 
l’ottimizzazione degli interventi e il raggiungimento dei risultati, 
specie nelle disabilità secondarie a danni neurologici.
L’attività di riabilitazione è svolta nei presidi e nei centri 
ambulatoriali di riabilitazione, attraverso prestazioni che possono 
essere a carattere continuativo, diurno, ambulatoriale, extramurale e 
domiciliare.
Requisiti minimi strutturali
La struttura garantisce sempre la completa fruibilità degli spazi da 
parte di tutti i possibili utenti affetti dalle diverse tipologie di 
disabilità. È indispensabile la completa assenza di barriere 
architettoniche che limitino l’accesso o gli spostamenti all’interno 
della struttura.
A)                Requisiti minimi strutturali generali:
1)                 Area destinata ai servizi con:
                                         Locali di attesa
                                         Spazio per attività amministrativa e di segreteria
                                         Servizi igienici per disabili
                                         Servizi igienici per il personale
                                         Spogliatoio per il personale
                                         Spogliatoio per i pazienti
                                         La superficie dell’area destinata ai servizi deve essere 
adeguata al volume e alla tipologia delle prestazioni effettuate.
2)                 Area destinata ad attività specifica dotata di:
—                Ambulatori medici per visite specialistiche e valutazioni 
diagnostiche e prognostiche;
—                Palestra multifunzionale per attività dinamica e di gruppo;
—                Locale per logopedia;
—                Locale per terapia occupazionale;
—                Locale per psicomotricità;
—                Spazio per trattamenti di terapia fisica e chinesiterapia;
—                Spazio per idrochinesiterapia;
—                Spazio psicopedagogico;
—                Aree di socializzazione;
—                Laboratorio per autonomia ortesica e protesica.
                    La superficie minima complessiva dell’area destinata ad attività 
specifica deve essere adeguata al volume e alla tipologia di attività 
e comunque non può essere in nessun caso inferiore a 150 mq.
B)                Per le strutture che erogano prestazioni a carattere diurno, 
oltre ai requisiti minimi strutturali sopra riportati, devono essere 
previsti: una mensa (adeguata al numero dei pazienti trattati); una 
sala di rotazione (intesa come locale da adibire ad attività manuali e 
pratiche e per attività ludiche); deve essere prevista la presenza di 
almeno una assistente sociale.
C)                I presidi che svolgono attività di riabilitazione a carattere 
continuativo, oltre ai requisiti minimi strutturali riportati al 
precedente punto A), devono possedere:
1)                 area di degenza, dotata di:
—                camere di degenza, con massimo 4posti letto e con lo spazio 
necessario per la rotazione completa delle carrozzine, con servizio 
igienico;
—                bagni assistiti, devono essere previsti nella misura di 1ogni 20 
pazienti;
—                spazi di soggiorno;
2)                 cucina;
sala da pranzo/soggiorno.
Requisiti minimi tecnologici
La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente e 
qualitativamente ai bisogni dell’utenza, alle diverse tipologie di 
attività e al volume delle prestazioni effettuate.
Devono essere presenti, in ogni caso, attrezzature e dispositivi per 
la valutazione diagnostica, per il trattamento delle diverse tipologie 
di disabilità e,  per i pazienti in età evolutiva attrezzature per 
intrattenimento ed attività ludiche.
Requisiti minimi organizzativi
Nei presidi e nei centri ambulatoriali di riabilitazione deve essere 
assicurata la presenza, costante e continua, di personale medico e 
tecnico in relazione alla specificità del trattamento riabilitativo.
Per trattamento extramurale deve intendersi la prestazione eseguita in 
una struttura esterna al centro ma in collegamento con lo stesso e 
comunque sottoposta a vincolo di autorizzazione.
Deve essere indicato il responsabile sanitario della struttura, 
secondo quanto previsto dall’art.12della presente legge.
Deve essere prevista una équipe multidisciplinare, 
medico-psicologica-pedagogica con il supporto dei tecnici della 
riabilitazione; inoltre, per il trattamento dei pazienti in età 
evolutiva necessita la presenza di uno specialista in neuropsichiatria 
infantile.
L’équipe multidisciplinare deve redigere, per ogni singolo paziente, 
un Progetto Riabilitativo Individuale, che eventualmente tenga conto 
del processo riabilitativo indicato da altre strutture (ad esempio i 
presidi di riabilitazione intensiva), con la valutazione 
dell’autosufficienza attraverso l’uso di idonee scale di valutazione.
Nel PRI deve essere previsto l’addestramento del paziente prima del 
rientro nel proprio ambiente di vita o un ulteriore processo 
riabilitativo per i pazienti da indirizzare verso altre forme di 
assistenza (RSA, ADI, ecc.).
Il PRI non deve, salvo casi eccezionali e ad esclusione dei pazienti 
in età evolutiva, protrarsi per un periodo superiore ai 5anni.
Deve essere garantita una adeguata informazione e l’accesso ai 
familiari.
Fisioterapia e rieducazione funzionale
Le attività di fisioterapia e rieducazione funzionale sono finalizzate 
a consentire il massimo recupero delle funzioni lese in seguito ad 
eventi patogeni o lesionali, prevenendo le menomazioni secondarie, per 
consentire alla persona la migliore qualità della vita.
L’attività di fisioterapia e rieducazione funzionale eroga prestazioni 
indirizzate, di norma, a curare disabilità transitorie e/o minimali 
(quali quelle dovute ad artropatie degenerative segmentarie, esiti di 
fratture scheletriche, esiti di traumatismi vari, ecc.) che richiedono 
programmi terapeutico-riabilitativi brevi ed orientati ad un largo 
numero di utenti. Essa non richiede la predisposizione di un progetto 
riabilitativo individuale.
Requisiti minimi strutturali
La struttura garantisce la completa fruibilità degli spazi da parte di 
tutti i possibili utenti; è indispensabile la completa assenza di 
barriere architettoniche che limitano l’accesso o gli spostamenti 
dentro la struttura; deve essere garantita la privacy degli utenti.
La struttura deve essere dotata di ambienti specifici con dimensioni, 
arredi ed attrezzature adeguati allo svolgimento delle attività e 
coerenti con i programmi e gli obiettivi propri della struttura.
In particolare:
—                Area attrezzata per attività di gruppo (palestra), per attività 
statiche e dinamiche;
—                Area attrezzata per attività individuale;
—                Box o stanze di dimensioni contenute, comunque non inferiori a 
mq.6 per attività di massoterapia, terapia fisica e strumentale e 
manipolazioni articolari;
—                Ambulatorio medico (con una superficie minima di mq.12) per 
visite specialistiche e valutazione diagnostico-prognostica e clinica 
attinenti le patologie trattate;
—                Servizio igienico per utenti, accessibile anche a portatori di 
handicap;
—                Servizio igienico e spogliatoio per gli operatori;
—                Spogliatoio per i pazienti;
Aree per attesa, attività di segreteria ed archivio, adeguati alle 
patologie e al volume di attività previste.
La struttura deve avere una superficie minima, per lo svolgimento 
delle attività specifiche, non inferiore a mq.100, e comunque una 
superficie minima complessiva non inferiore a mq.130.
Requisiti minimi tecnologici
La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente e 
qualitativamente ai bisogni dell’utenza ed alle diverse tipologie di 
attività assicurandone uno svolgimento sicuro, efficace ed efficiente.
Le attrezzature che erogano energie fisiche devono essere a norma 
secondo i requisiti previsti dalle leggi statali e comunitarie.
Devono essere presenti:
—                Attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie 
menomazioni e disabilità di pertinenza;
—                Presidi necessari e risorse tecnologicamente atti allo 
svolgimento di prestazione da parte dei medici specialisti e degli 
altri operatori professionali;
—                Attrezzature per realizzare le varie tipologie di esercizio 
terapeutico e di rieducazione funzionale negli ambienti dedicati, per 
attività individuali e/o di gruppo;
—                Attrezzature elettromedicali per la terapia fisica e strumentale 
di supporto e di complemento all’esercizio terapeutico;
—                Carrello per l’emergenza.
Requisiti minimi organizzativi
Nell’ambulatorio di fisioterapia e rieducazione funzionale deve essere 
previsto, durante lo svolgimento dell’attività ambulatoriale, la 
presenza di personale medico e tecnico in numero proporzionato alla 
tipologia e al volume delle prestazioni erogate.
Requisito minimo per l’autorizzazione è costituito dalla seguente 
dotazione di personale:
—                Un medico, responsabile sanitario della struttura secondo quanto 
previsto dall’articolo 12 della presente legge a rapporto d’impiego o 
professionale;
—                Uno o più terapisti della riabilitazione in numero proporzionale 
al carico di lavoro e all’entità qualitativa e quantitativa delle 
attività svolte.
Deve essere dichiarata la tipologia delle prestazioni erogate, con 
riferimento al nomenclatore tariffario.
Le prestazioni effettuate devono essere registrate e corredate dalle 
generalità degli utenti; deve essere effettuata, trimestralmente, la 
rilevazione dei dati.
Le registrazioni e le copie dei referti vanno conservate secondo le 
modalità e i tempi sanciti dalle norme vigenti.
Residenza sanitaria
per portatori di disabilità
Sono così definite le strutture residenziali, ad alta intensità 
assistenziale, per portatori di disabilità, autosufficienti e non 
autonomi.
Sono rivolti a soggetti con esiti stabilizzati di patologie fisiche 
e/o sensoriali, non assistibili a domicilio, ed erogano un medio 
livello di assistenza medico-infermieristica, senza copertura medica 
continuativa, accompagnata da un “alto” livello di tutela 
socio-assistenziale ed alberghiera.
Fermo restando le previsioni della programmazione sociosanitaria 
regionale, i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici 
delle residenze sanitarie assistite (RSA) sono quelli stabiliti dal 
D.P.R.14-1-97.
 

 

 

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