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LEGGE REGIONALE N. 28 DEL
5-04-2000
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE |
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ALLEGATO 1: Allegato A
AMBULATORI E POLIAMBULATORI Si intende per ambulatorio ogni struttura in cui è svolta attività di prevenzione, di diagnosi e terapia medica, di chirurgia in anestesia locale e/o analgesia (chirurgia ambulatoriale), per situazioni che non richiedono ricovero neanche a ciclo diurno. Si intende per poliambulatorio l’insieme di locali adibiti ad ambulatori specialistici che erogano prestazioni sanitarie rientranti nell’ambito di competenza delle diverse branche specialistiche. Ambulatori Requisiti minimi strutturali e tecnologici I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate ed essere privi di barriere architettoniche. La dotazione minima degli ambienti deve essere la seguente: — Spazi per attesa, accettazione e attività amministrativa non inferiore a mq.16; — Locale per l’esecuzione delle prestazioni, con superficie non inferiore a mq.12, dotato di separata area per spogliarsi per garantire la privacy dell’utente; — Spazio o armadi per: o deposito di materiale pulito; o deposito di materiale sporco; o deposito di materiale d’uso, attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specificità dell’attività svolta; — Servizio igienico per gli utenti, accessibile anche a portatori di handicap; — Servizio igienico per il personale; — Carrello per l’emergenza, con pallone Ambu e presidi farmacologici adeguati alle tipologie d’intervento. Requisiti minimi organizzativi È obbligatoria la presenza di un medico durante lo svolgimento delle attività sanitarie; deve essere indicato il responsabile sanitario. Tutti i materiali, farmaci e presidi soggetti a scadenza devono recare in evidenza il limite temporale di utilizzo. Deve essere tenuto un sistema di archiviazione delle prestazioni effettuate, avendo cura di indicare le generalità dell’utente ai quali sono praticate. La conservazione delle registrazioni e delle copie dei referti deve essere effettuata secondo modalità e tempi sanciti dalla normativa vigente. Poliambulatori Per i poliambulatori, oltre ai requisiti minimi previsti per gli ambulatori, devono essere previsti i seguenti: — Spazi per accettazione ed attesa aumentati di mq.4per ogni ulteriore attività specialistica, se svolta contemporaneamente. — Presenza obbligatoria di un medico specialista per ciascuna delle attività specialistiche esercitate. Designazione, tra i medici specialisti operanti nel poliambulatorio, di un responsabile sanitario del poliambulatorio, fermo restando la responsabilità degli operatori dei singoli ambulatori. — Gli ambulatori o poliambulatori, in cui si svolgono attività di chirurgia ambulatoriale e/o tecniche di tipo invasivo, devono inoltre possedere: o Spazio per piccoli interventi e medicazioni e locale separato per osservazione breve post-chirurgica; o Spazio/locale per deposito materiale e attrezzature per pulizia, lavaggio e disinfezione; o Spazio/locale per sterilizzazione strumenti ed attrezzature, se praticate in loco; o Spazio/locale per deposito materiale disinfettato/sterilizzato; — Carrello per l’emergenza adeguato alle tipologie d’interventi; — Predisposizione di un registro ambulatoriale operatorio. Attività ambulatoriale di odontostomatologia Oltre ai requisiti minimi previsti per gli ambulatori, deve essere prevista la seguente dotazione di attrezzature, strumenti e arredi: — Apparecchio radiologico secondo la normativa vigente e grembiule di gomma piombifera (qualora non siano presenti nella struttura dove è ubicato l’ambulatorio); — Strumenti per le visite in quantità adeguata ai carichi di lavoro giornalieri (specchietti, spatoline, sonde parodontali, specilli, pinzette) in buste sterili; — Materiale generico monouso (bicchieri, tovaglioli, cannule, guanti e mascherine, telini e fogli di polietilene per rivestimento superfici); — Poltrona riunito provvisto di turbina, micromotore, siringa aria-acqua, cannule di aspirazione chirurgica, lampada alogena; — Manipoli per turbina e micromotore in quantità adeguata ai carichi di lavoro giornaliero; — Strumentario chirurgico adeguato (porta aghi, forbici, pinze emostatiche, divaricatori, scollatori, ecc.); — Materiali chirurgici monouso (fili di sutura, riassorbibili o meno, con ago montato, fili metallici, ecc.); Contenitore per rifiuti speciali; — Contenitore per strumenti taglienti; — Contenitore per rifiuti biologici; — Vasche per la conservazione in bagno dei taglienti; — Protezioni di barriera (guanti chirurgici monouso sterili, visiera per la protezione degli occhi, naso e bocca, oppure occhiali a lenti larghe e mascherina); — Carrello mobile per l’emergenza. Ambulatorio di dialisi Oltre ai requisiti minimi previsti per gli ambulatori devono essere previsti: — sala per la preparazione dell’acqua; — sala dialisi con relativo bagno; — aria condizionata in tutti i locali; — tubature dell’acqua in plastica; — scarico dell’acqua per ogni letto; — impianto idrico dotato, in particolare, di: o presa d’acqua con minimo di 4/5atm; o clorazione dell’acqua (contenitore da 80-100l.in plastica con pompa per l'iniezione del cloro); o addolcimento dell’acqua (un addolcitore della portata minima di 8m.cubi per ogni rigenerazione); o declorazione dell’acqua (un decloratore automatico); o un apparecchio di osmosi inversa; o una cella di controllo di conducibilità dell’acqua osmotizzata; — ogni letto deve essere dotato di quadro elettrico, per il collegamento della unità dialitica, con proprio interruttore differenziale; — possibilità di dializzare i pazienti infettivi in condizione di sicurezza. MEDICINA DI LABORATORIO L’attività di medicina di laboratorio fornisce informazioni, ottenute con metodi chimici, fisici o biologici su tessuti o liquidi di origine umana o su materiali connessi alla patologia umana, ai fini della prevenzione, della diagnosi, del monitoraggio della terapia e del decorso della malattia e ai fini della ricerca. Le tipologie di prestazioni eseguite nei diversi laboratori e la dotazione strumentale hanno un diverso grado di complessità commisurato alla realtà sanitaria ed alla tipologia dei quesiti diagnostici posti al laboratorio, pertanto, si distinguono: 1. Laboratori generali di base: sono laboratori ad organizzazione semplice e unitaria che possono svolgere indagini nell’ambito della biochimica clinica e tossicologica, dell’ematologia ed emocoagulazione, dell’immunoematologia, della microbiologia; in tali laboratori non possono essere impiegate metodiche che utilizzano radioisotopi. 2. Laboratori specializzati: effettuano indagini diagnostiche monospecialistiche ad elevato livello tecnologico e professionale nell’ambito della: a) biochimica clinica e tossicologica; b) ematologia, emocoagulazione ed immunoematologia; c) microbiologia; d) virologia; e) citoistopatologia; f) genetica. I laboratori specializzati di biochimica clinica devono essere in possesso di autorizzazione per l’utilizzo di radioisotopi, con relativa attrezzatura (gamma-counter e centrifuga refrigerata e idonei locali specificamente autorizzati). Analoghi requisiti sono richiesti a qualsiasi laboratorio specializzato che utilizzi radioisotopi. Il laboratorio di virologia è individuato presso l’Azienda Ospedaliera Ospedale “S. Carlo” di Potenza. I Laboratori di genetica (tra i quali sono riconosciuti, oltre al laboratorio di genetica umana o di genetica medica, il laboratorio di citogenetica, il laboratorio di genetica molecolare, il laboratorio per le malattie congenite del metabolismo, il laboratorio per lo studio delle talassemie o delle emoglobinopatie, il laboratorio di immunogenetica o tipizzazione tissutale, il laboratorio per gli screening neonatali) saranno individuati dalla Giunta Regionale che definirà, con propria deliberazione, i requisiti e le localizzazioni. Per queste tipologie di laboratorio deve essere previsto quanto segue: — un bacino di utenza regionale o sovraregionale; — il personale laureato deve essere specializzato in genetica medica e possedere competenze professionali nelle specifiche attività; — devono essere assoggettati ad un programma di accreditamento specifico; — il controllo interno di qualità, con l’istituzione di una serie di standard di controllo per tutti i reagenti e le metodologie impiegate; — il controllo esterno di qualità, con la partecipazione ad almeno un programma di controllo esterno di qualità per ogni categoria di analisi effettuata, riconosciuto a livello nazionale e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità. 3. Laboratori generali di base con settori specializzati: sono laboratori ad organizzazione complessa che, per carico di lavoro, per varietà di tipologia analitica e complessità dei quesiti diagnostici posti, necessitano di una articolazione in unità operative o moduli specializzati e della disponibilità di tecnologie di livello superiore e di competenze professionali particolari, adeguati cioè ai quesiti diagnostici specialistici posti. Tali laboratori possono svolgere indagini diagnostiche nell’ambito degli specifici settori di cui ai punti 1e 2. Requisiti minimi strutturali e tecnologici I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia e al volume delle attività erogate. La dotazione minima di ambienti per l’attività di medicina di laboratorio è la seguente: Area di attesa, con superficie non inferiore a mq.16, un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi e con adiacenti servizi igienici dedicati all’utenza ambulatoriale, accessibili anche a portatori di handicap; — Servizi igienici per il personale; — Locale/spazio per le attività amministrative e di archivio; — Locale per il prelievo, che consenta il rispetto della privacy dell’utente, con: — Locale/spazio per il trattamento del materiale d’uso; — Almeno un locale per l’esecuzione delle analisi nonché almeno un locale per ogni settore specializzato; qualora vengono svolte indagini nell’ambito della microbiologia deve essere previsto un apposito locale; la superficie complessiva dei locali indicati non deve essere inferiore a mq.10 per ciascun operatore. Requisiti minimi organizzativi Il personale laureato, tecnico ed amministrativo deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. La dotazione minima di personale è rappresentato da un sanitario laureato e da un tecnico di laboratorio biomedico o in possesso di titolo equipollente. Deve essere presente un documento che descriva tutti i servizi/prestazioni offerti dal laboratorio ed in cui sono esplicitati gli esami che vengono eseguiti direttamente (con quali procedure ed attrezzature) e quelli che vengono inviati ad altre strutture, fermo restando che almeno l’80% delle prestazioni, per ogni specifica branca, devono essere effettuate in loco (il ricorso al “service” solo per completare l’iter diagnostico). Devono esistere documenti di servizio (regolamenti interni o linee guida) per lo svolgimento delle principali attività di gestione, in particolare quelli relativi a: — riconoscimento degli utenti; — identificazione dei campioni; — trasferimento del materiale biologico dalle zone di prelievo al laboratorio; — processi di sanificazione (pulizia ambiente, procedure di disinfezione e di sterilizzazione, decontaminazione, ecc.); — smaltimento dei rifiuti. I reagenti, il materiale di controllo e quello di calibrazione devono presentare etichette che ne indichino: identità, titolo o concentrazione, condizioni di conservazione raccomandate, data di preparazione e di scadenza e ogni altra informazione necessaria per l’uso corretto. Deve esistere un sistema di archiviazione che contiene almeno: — i risultati degli esami sugli utenti; — i risultati dei controlli di qualità interno ed esterni. I risultati vanno conservati secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle norme vigenti. Deve essere garantita la possibilità di ritiro dei referti in tutti i giorni feriali e in qualche pomeriggio della settimana. Deve essere predisposto un documento con l’elenco degli esami svolti, le metodiche utilizzate, le unità di misura e gli intervalli di riferimento. Punti prelievo I punti prelievo sono soggetti ad autorizzazione ai sensi della presente legge; al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione devono essere previsti gli stessi requisiti strutturali minimi elencati al punto precedente, ad eccezione dei locali per l’esecuzione delle analisi. È affidata al direttore del laboratorio di analisi la responsabilità diretta dell’organizzazione e della gestione del punto di prelievo oltre alla responsabilità relativa sia alle garanzie di protezione igienico-sanitarie che alla idonea conservazione dei materiali biologici durante le fasi di prelievo, raccolta e trasporto. DIAGNOSTICA PER IMMAGINI Le strutture di diagnostica per immagini svolgono indagini strumentali ai fini diagnostici e/o di indirizzo terapeutico, utilizzando sorgenti esterne di radiazioni ionizzanti e altre tecniche di formazione dell’immagine. Le attività di diagnostica per immagini sono assicurate sia dalle strutture di ricovero e cura a ciclo continuativo e/o diurno pubbliche e private, sia da strutture extraospedaliere pubbliche e private. Le strutture che svolgono attività di diagnostica per immagini senza utilizzare sorgenti esterne di radiazioni ionizzanti, sono obbligate ai vincoli autorizzativi previsti per gli ambulatori specialistici. Requisiti minimi strutturali I locali e gli spazi devono essere adeguati alla tipologia e al volume delle attività erogate. La dotazione minima di ambienti per l’attività diagnostica per immagini è la seguente: — area di attesa dotata di un adeguato numero di posti a sedere rispetto ai picchi di frequenza degli accessi; — spazi adeguati per accettazione, attività amministrativa ed archivio; — servizio igienico per gli utenti, accessibile anche a portatori di handicap; — servizio igienico per gli operatori; — una sala di radiodiagnostica con annessi spazi/spogliatoi per gli utenti; — un locale per l’esecuzione degli esami ecografici, qualora previsti; — un locale per la conservazione ed il trattamento del materiale sensibile; — un locale per la refertazione; — un’area tecnica, di stretta pertinenza degli operatori medici e tecnici; — locale/spazio per deposito materiale pulito; — locale/spazio per deposito materiale sporco; — spazio armadi per deposito materiale d’uso, attrezzature, strumentazioni. Requisiti minimi tecnologici La dotazione strumentale minima delle strutture di diagnostica radiologica che utilizzano radiazioni ionizzanti è costituita da: — generatore A.T.trifase di potenza non inferiore a 30KW e tavolo di comando; — tavolo ribaltabile, preferibilmente telecomandato, con serigrafo, Potter Bucky, intensificatore di brillanza; — tubo radiogeno a doppio fuoco con anodo rotante; — dotazione minima di primo soccorso; apparecchio radiologico portatile nelle strutture di ricovero. Requisiti minimi organizzativi Ogni struttura erogante prestazioni di diagnostica per immagini deve possedere i seguenti requisiti organizzativi: — il personale sanitario laureato, tecnico ed amministrativo deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate; — un medico indicato quale responsabile sanitario; — attivazione di un sistema di controllo di qualità; — presso ogni struttura di diagnostica per immagini è previsto l’obbligo di comunicare all’utente, al momento della prenotazione dell’indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti. MEDICINA NUCLEARE La Medicina Nucleare consiste in attività diagnostica e/o terapeutica che utilizza le proprietà fisiche del nucleo atomico ed in particolare di radionuclidi artificiali. Questi ultimi sono impiegati per scopo diagnostico sia in vivo che in vitro. Requisiti minimi strutturali I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia ed al volume delle attività erogate. La dotazione minima di ambienti per l’attività di medicina nucleare è la seguente: — area dedicata all’accettazione ed attività amministrativa; — locale destinato all’attesa degli utenti prima della somministrazione; — locale somministrazione all’utente di radio farmaci; — sala di attesa calda per gli utenti iniettati; — zona filtro con locali spogliatoio differenziati; — servizi igienici con scarichi controllati per utenti, accessibile anche ai portatori di handicap; — servizi igienici per gli operatori; un locale destinato ad ospitare la gamma camera; — camera calda - locale a pressione negativa, per stoccaggio e manipolazione radio farmaci e altri prodotti radioattivi. In caso di attività diagnostica in vitro, questa dovrà svolgersi in locali chiaramente separati dall’attività in vivo. Requisiti minimi impiantistici — sistema di raccolta e monitoraggio degli effluenti per lo scarico dei rifiuti liquidi radioattivi collegato con il servizio igienico destinato agli utenti iniettati con radiofarmaci e alla doccia zona filtro; — impianto di condizionamento con adeguato ricambio aria e con gradienti di pressione progressivamente decrescenti verso la camera calda, dove si dovrà avere il valore più basso. Filtri assoluti in uscita, per le aree classificate come "zona controllata". Requisiti minimi tecnologici La dotazione minima tecnologica delle strutture di medicina nucleare deve prevedere: — adeguati sistemi di monitoraggio; — una gamma camera; — dotazione minima di Pronto Soccorso; — strumentazione base di un laboratorio di analisi chimico-cliniche, in caso di attività diagnostica in vitro. Requisiti minimi organizzativi — il personale sanitario laureato, tecnico ed amministrativo deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate; — un medico indicato quale responsabile sanitario; — attivazione di un sistema di controllo di qualità; — l’obbligo di comunicare all’utente, al momento della prenotazione dell’indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti. Qualora vi fosse disponibilità di una sola gamma camera, si dovrà provvedere alla formalizzazione di un protocollo di collaborazione con un’altra unità operativa di medicina nucleare, in modo da garantire la continuità terapeutica in caso di guasto alle apparecchiature. RIABILITAZIONE La riabilitazione è un processo di soluzione dei problemi e di educazione nel corso del quale si porta una persona a raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale ed emozionale, con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative. Si definiscono attività di riabilitazione gli interventi valutativi, diagnostici, terapeutici e tutte le altre procedure finalizzate a portare il soggetto affetto da menomazioni a contenere o minimizzare la sua disabilità, ed il soggetto disabile a muoversi, camminare, parlare, vestirsi, mangiare, comunicare e relazionarsi efficacemente nel proprio ambiente familiare, lavorativo, scolastico e sociale. Le attività sanitarie di riabilitazione richiedono obbligatoriamente la presa in carico clinica globale della persona mediante un apporto multidisciplinare medico, psicologico e pedagogico e la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale. La riabilitazione, particolarmente nel caso in cui si verifichi un episodio acuto, ha inizio dal momento dell’intervento terapeutico in fase acuta. Progetto riabilitativo individuale Si definisce Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) l’insieme di proposizioni, elaborate dall’équipe riabilitativa, coordinata dal medico specialista responsabile. Il PRI: — indica il medico specialista responsabile del progetto stesso; — tiene conto in maniera globale dei bisogni, delle menomazioni, disabilità e soprattutto delle abilità residue e recuperabili, contestuali e personali; — definisce gli esiti desiderati; — deve dimostrare la consapevolezza e comprensione da parte dell’intera équipe riabilitativa dell’esame delle problematiche del paziente, compresi gli aspetti che non sono oggetto di interventi specifici; definisce il ruolo dell’équipe riabilitativa; — definisce nelle linee generali gli obiettivi a breve, medio e lungo termine; i tempi previsti; le azioni e le condizioni necessarie al raggiungimento degli esiti desiderati ed è comunicato in modo comprensibile ed appropriato al paziente e ai suoi familiari e comunque a tutti gli operatori coinvolti nel progetto stesso; — costituisce il riferimento per ogni intervento svolto dall’équipe riabilitativa; — costituisce il riferimento di verifica di qualità da parte delle strutture sovraordinate (Regione, USL ecc.); — definisce in maniera appropriata il successivo percorso riabilitativo (soprattutto in caso di trasferimento ad altre unità); — è dotato di indicatori di risultato attraverso l’utilizzo sistematico di idonee scale di valutazione dell’autosufficienza e dimissione con punteggi nelle scale di valutazioni migliori di quelli registrati all’immissione. Classificazione delle strutture Le strutture e la tipologia degli interventi di riabilitazione, in relazione all’intensità e complessità delle attività sanitarie di riabilitazione e alla quantità e qualità delle risorse assorbite, sono distinte in: a) attività di riabilitazione intensiva: 1) Presidi o U.O. di riabilitazione intensiva ospedaliera o extra ospedaliera; b) attività di riabilitazione estensiva o intermedia: 1) Presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione extraospedaliera; 2) Centri ambulatoriali di fisioterapia e rieducazione funzionale; 3) Residenze sanitarie per portatori di disabilità. Presidi di riabilitazione intensiva Svolgono attività di riabilitazione intensiva, caratterizzata da interventi valutativi e terapeutici, abitualmente collocata nella fase dell’immediata post-acuzie della malattia, durante la quale l’intervento riabilitativo può positivamente influenzare i processi biologici che sottendono il recupero, contenendo e riducendo l’entità della menomazione e in cui la disabilità è maggiormente modificabile; tale attività può ricorrere anche in situazioni di riacutizzazione e recidive dell’evento patologico. L’attività di riabilitazione intensiva è diretta al recupero di disabilità importanti, modificabili, che richiedono un elevato impegno diagnostico-medico-specialistico ad indirizzo riabilitativo e terapeutico; tale impegno va valutato in termini di complessità e/o di durata (riferibile ad almeno tre ore giornaliere di terapia specifica, intese quali erogate direttamente dal personale tecnico sanitario della riabilitazione: fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale ecc.). Il progetto riabilitativo ed i suoi programmi attuativi sono, di norma, contenuti entro 60giorni. Gli interventi di riabilitazione intensiva sono rivolti al trattamento di: — patologie complesse che richiedono la permanenza in ambiente riabilitativo dedicato specialistico e l’interazione con altre discipline specialistiche; — menomazioni più gravi e disabilità più complesse, nonché quelle connesse con forme di patologia rara per il cui trattamento si richiede l’acquisizione di un’adeguata esperienza o l’utilizzo di attrezzature particolarmente complesse o di avanzata tecnologia. Requisiti minimi strutturali Area di degenza: — camere di 1, 2, 3, 4 letti, all’interno delle quali deve essere garantito l’accesso e movimento di barelle e carrozzine con una superficie comune, bagno escluso, non inferiore a 12mq.per una persona, 18mq.per due persone, 24 mq. per tre persone e 28 mq. per quattro persone; — tutti i servizi igienici dell’area di degenza devono essere adeguati per soggetti portatori di disabilità e provvisti di almeno un bagno assistito ogni 20degenti; — per gli altri requisiti minimi strutturali valgono le norme a carattere generale per le aree di degenza. Area destinata ad attività ambulatoriale specialistica: adeguata alla tipologia delle prestazioni erogate e comunque secondo i requisiti minimi stabiliti per gli ambulatori. Area di attività specifica di riabilitazione: — palestra multifunzionale per attività dinamica e di gruppo; — area per attività statica, attrezzata per logoterapia, trattamento delle principali turbe neuropsicologiche, terapia occupazionale, interazione comportamentale, terapia fisico-strumentale. Sala mensa degenti: Devono essere assicurate, inoltre, le prestazioni relative a: — Diagnostica per immagini; — Laboratorio analisi; — Medicina interna; — Dietetica; — Cardiologia; — Diagnostica vascolare; — Neurologia; — Ortopedia e Traumatologia; — Urologia con Urodinamica; — Ematologia; — Oculistica; — Otorinolaringoiatria; — Gastroenterologia; — Pneumatologia; — Psichiatria. L’obbligo dell’erogazione delle prestazioni è comunque garantito all’interno del presidio, anche in forma di consulenza specialistica, ovvero in strutture esterne per indagini che richiedono l’uso di attrezzature complesse. Per i pazienti in età evolutiva la dotazione minima strutturale dovrà prevedere i seguenti ulteriori requisiti: — Area di degenza: letto per genitore - accompagnatore; — Area di socializzazione differenziata rispetto a quella degli adulti e attrezzata per attività ludiche; Spazio mensa anche per genitori/accompagnatori. Requisiti minimi tecnologici Diversificati in attrezzature per la degenza, attrezzature per la valutazione e attrezzature per il trattamento adeguate alle tipologie e quantità di prestazioni erogate. Requisiti minimi organizzativi I presidi di riabilitazione intensiva sono organizzati in moduli o U.O. appartenenti ad una o più indirizzi riabilitativi, diretti e coordinati da un responsabile sanitario in possesso dei requisiti di cui all’art.12della presente legge. Devono avere i seguenti requisiti organizzativi minimi: — équipe composta da personale medico specialista in funzione dei moduli o U.O. attivati; — personale dell’area psicologica e pedagogica; — tecnici della riabilitazione, logopedisti, terapisti occupazionali, infermieri, educatori sanitari e personale di assistenza sociale in rapporto alle funzioni attivate. I presidi di riabilitazione intensiva possono specializzarsi per uno o più indirizzi riabilitativi. Tali presidi possono svolgere anche attività di riabilitazione estensiva per il completamento del processo di recupero, possono, inoltre, costituire centri di riferimento secondo gli indirizzi della programmazione regionale, per: — l’assistenza tecnica alle diverse strutture sociali che partecipano al progetto riabilitativo; — la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento professionale degli operatori; — la consulenza tecnica per la costruzione e la sperimentazione di ausili, protesi ed ortesi; — la prescrizione, il collaudo e l’adattamento, nella fase del trattamento degli ausili, delle protesi e delle ortesi previsti dal nomenclatore tariffario delle protesi. Per il trattamento dei pazienti in età evolutiva, i presidi di riabilitazione intensiva devono comunque prevedere: — consulenza pediatrica; — consulenza di neuropsichiatria infantile; — consulenza psicologica; — consulenza pedagogica; operatore professionale di riabilitazione: fisioterapista, con specifica competenza per l’età evolutiva, e logopedista. Presidi e centri ambulatoriali di riabilitazione Svolgono attività di riabilitazione estensiva o intermedia, intesa quale attività rivolta al completamento della fase di riabilitazione intensiva (secondo il PRI) e al mantenimento e/o prevenzione della progressione della disabilità. Il progetto riabilitativo ed i suoi programmi attuativi prevedono un’attività terapeutica specifica valutabile tra una e tre ore giornaliere, con il completamento del ciclo riabilitativo compreso, di norma, entro 240giorni. Fanno eccezione i pazienti affetti da gravi patologie a carattere involutivo (sclerosi multipla, distrofia muscolare, sclerosi laterale amiotrofica, malattia di Alzheimer, patologie congenite su base genetica, ecc.) con gravi danni cerebrali o disturbi psichici, i pluriminorati anche sensoriali, per i quali il PRI può estendersi senza limitazioni. Per i pazienti “stabilizzati” nella loro condizione di non perfetto recupero funzionale, possono essere previsti cicli riabilitativi anche su base annua. I centri ambulatoriali di riabilitazione devono costituire l’interfaccia privilegiata tra gli interventi sanitari e le attività di riabilitazione sociale, quale condizione indispensabile per l’ottimizzazione degli interventi e il raggiungimento dei risultati, specie nelle disabilità secondarie a danni neurologici. L’attività di riabilitazione è svolta nei presidi e nei centri ambulatoriali di riabilitazione, attraverso prestazioni che possono essere a carattere continuativo, diurno, ambulatoriale, extramurale e domiciliare. Requisiti minimi strutturali La struttura garantisce sempre la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti i possibili utenti affetti dalle diverse tipologie di disabilità. È indispensabile la completa assenza di barriere architettoniche che limitino l’accesso o gli spostamenti all’interno della struttura. A) Requisiti minimi strutturali generali: 1) Area destinata ai servizi con: Locali di attesa Spazio per attività amministrativa e di segreteria Servizi igienici per disabili Servizi igienici per il personale Spogliatoio per il personale Spogliatoio per i pazienti La superficie dell’area destinata ai servizi deve essere adeguata al volume e alla tipologia delle prestazioni effettuate. 2) Area destinata ad attività specifica dotata di: — Ambulatori medici per visite specialistiche e valutazioni diagnostiche e prognostiche; — Palestra multifunzionale per attività dinamica e di gruppo; — Locale per logopedia; — Locale per terapia occupazionale; — Locale per psicomotricità; — Spazio per trattamenti di terapia fisica e chinesiterapia; — Spazio per idrochinesiterapia; — Spazio psicopedagogico; — Aree di socializzazione; — Laboratorio per autonomia ortesica e protesica. La superficie minima complessiva dell’area destinata ad attività specifica deve essere adeguata al volume e alla tipologia di attività e comunque non può essere in nessun caso inferiore a 150 mq. B) Per le strutture che erogano prestazioni a carattere diurno, oltre ai requisiti minimi strutturali sopra riportati, devono essere previsti: una mensa (adeguata al numero dei pazienti trattati); una sala di rotazione (intesa come locale da adibire ad attività manuali e pratiche e per attività ludiche); deve essere prevista la presenza di almeno una assistente sociale. C) I presidi che svolgono attività di riabilitazione a carattere continuativo, oltre ai requisiti minimi strutturali riportati al precedente punto A), devono possedere: 1) area di degenza, dotata di: — camere di degenza, con massimo 4posti letto e con lo spazio necessario per la rotazione completa delle carrozzine, con servizio igienico; — bagni assistiti, devono essere previsti nella misura di 1ogni 20 pazienti; — spazi di soggiorno; 2) cucina; sala da pranzo/soggiorno. Requisiti minimi tecnologici La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente e qualitativamente ai bisogni dell’utenza, alle diverse tipologie di attività e al volume delle prestazioni effettuate. Devono essere presenti, in ogni caso, attrezzature e dispositivi per la valutazione diagnostica, per il trattamento delle diverse tipologie di disabilità e, per i pazienti in età evolutiva attrezzature per intrattenimento ed attività ludiche. Requisiti minimi organizzativi Nei presidi e nei centri ambulatoriali di riabilitazione deve essere assicurata la presenza, costante e continua, di personale medico e tecnico in relazione alla specificità del trattamento riabilitativo. Per trattamento extramurale deve intendersi la prestazione eseguita in una struttura esterna al centro ma in collegamento con lo stesso e comunque sottoposta a vincolo di autorizzazione. Deve essere indicato il responsabile sanitario della struttura, secondo quanto previsto dall’art.12della presente legge. Deve essere prevista una équipe multidisciplinare, medico-psicologica-pedagogica con il supporto dei tecnici della riabilitazione; inoltre, per il trattamento dei pazienti in età evolutiva necessita la presenza di uno specialista in neuropsichiatria infantile. L’équipe multidisciplinare deve redigere, per ogni singolo paziente, un Progetto Riabilitativo Individuale, che eventualmente tenga conto del processo riabilitativo indicato da altre strutture (ad esempio i presidi di riabilitazione intensiva), con la valutazione dell’autosufficienza attraverso l’uso di idonee scale di valutazione. Nel PRI deve essere previsto l’addestramento del paziente prima del rientro nel proprio ambiente di vita o un ulteriore processo riabilitativo per i pazienti da indirizzare verso altre forme di assistenza (RSA, ADI, ecc.). Il PRI non deve, salvo casi eccezionali e ad esclusione dei pazienti in età evolutiva, protrarsi per un periodo superiore ai 5anni. Deve essere garantita una adeguata informazione e l’accesso ai familiari. Fisioterapia e rieducazione funzionale Le attività di fisioterapia e rieducazione funzionale sono finalizzate a consentire il massimo recupero delle funzioni lese in seguito ad eventi patogeni o lesionali, prevenendo le menomazioni secondarie, per consentire alla persona la migliore qualità della vita. L’attività di fisioterapia e rieducazione funzionale eroga prestazioni indirizzate, di norma, a curare disabilità transitorie e/o minimali (quali quelle dovute ad artropatie degenerative segmentarie, esiti di fratture scheletriche, esiti di traumatismi vari, ecc.) che richiedono programmi terapeutico-riabilitativi brevi ed orientati ad un largo numero di utenti. Essa non richiede la predisposizione di un progetto riabilitativo individuale. Requisiti minimi strutturali La struttura garantisce la completa fruibilità degli spazi da parte di tutti i possibili utenti; è indispensabile la completa assenza di barriere architettoniche che limitano l’accesso o gli spostamenti dentro la struttura; deve essere garantita la privacy degli utenti. La struttura deve essere dotata di ambienti specifici con dimensioni, arredi ed attrezzature adeguati allo svolgimento delle attività e coerenti con i programmi e gli obiettivi propri della struttura. In particolare: — Area attrezzata per attività di gruppo (palestra), per attività statiche e dinamiche; — Area attrezzata per attività individuale; — Box o stanze di dimensioni contenute, comunque non inferiori a mq.6 per attività di massoterapia, terapia fisica e strumentale e manipolazioni articolari; — Ambulatorio medico (con una superficie minima di mq.12) per visite specialistiche e valutazione diagnostico-prognostica e clinica attinenti le patologie trattate; — Servizio igienico per utenti, accessibile anche a portatori di handicap; — Servizio igienico e spogliatoio per gli operatori; — Spogliatoio per i pazienti; Aree per attesa, attività di segreteria ed archivio, adeguati alle patologie e al volume di attività previste. La struttura deve avere una superficie minima, per lo svolgimento delle attività specifiche, non inferiore a mq.100, e comunque una superficie minima complessiva non inferiore a mq.130. Requisiti minimi tecnologici La dotazione strumentale deve essere correlata quantitativamente e qualitativamente ai bisogni dell’utenza ed alle diverse tipologie di attività assicurandone uno svolgimento sicuro, efficace ed efficiente. Le attrezzature che erogano energie fisiche devono essere a norma secondo i requisiti previsti dalle leggi statali e comunitarie. Devono essere presenti: — Attrezzature e dispositivi per la valutazione delle varie menomazioni e disabilità di pertinenza; — Presidi necessari e risorse tecnologicamente atti allo svolgimento di prestazione da parte dei medici specialisti e degli altri operatori professionali; — Attrezzature per realizzare le varie tipologie di esercizio terapeutico e di rieducazione funzionale negli ambienti dedicati, per attività individuali e/o di gruppo; — Attrezzature elettromedicali per la terapia fisica e strumentale di supporto e di complemento all’esercizio terapeutico; — Carrello per l’emergenza. Requisiti minimi organizzativi Nell’ambulatorio di fisioterapia e rieducazione funzionale deve essere previsto, durante lo svolgimento dell’attività ambulatoriale, la presenza di personale medico e tecnico in numero proporzionato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate. Requisito minimo per l’autorizzazione è costituito dalla seguente dotazione di personale: — Un medico, responsabile sanitario della struttura secondo quanto previsto dall’articolo 12 della presente legge a rapporto d’impiego o professionale; — Uno o più terapisti della riabilitazione in numero proporzionale al carico di lavoro e all’entità qualitativa e quantitativa delle attività svolte. Deve essere dichiarata la tipologia delle prestazioni erogate, con riferimento al nomenclatore tariffario. Le prestazioni effettuate devono essere registrate e corredate dalle generalità degli utenti; deve essere effettuata, trimestralmente, la rilevazione dei dati. Le registrazioni e le copie dei referti vanno conservate secondo le modalità e i tempi sanciti dalle norme vigenti. Residenza sanitaria per portatori di disabilità Sono così definite le strutture residenziali, ad alta intensità assistenziale, per portatori di disabilità, autosufficienti e non autonomi. Sono rivolti a soggetti con esiti stabilizzati di patologie fisiche e/o sensoriali, non assistibili a domicilio, ed erogano un medio livello di assistenza medico-infermieristica, senza copertura medica continuativa, accompagnata da un “alto” livello di tutela socio-assistenziale ed alberghiera. Fermo restando le previsioni della programmazione sociosanitaria regionale, i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle residenze sanitarie assistite (RSA) sono quelli stabiliti dal D.P.R.14-1-97.
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